In tema di pacchetto turistico “tutto compreso”, l’art. 43 comma 1, d. lgs. n. 79 del 2011 (nel testo applicabile “ratione temporis” e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 62 del 2018) stabiliva che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”, ciò significando che l’intermediario di viaggi vacanza (anche detto venditore o agenzia di viaggi) risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario o venditore, come ad esempio, della scelta dell’organizzatore, mentre quest’ultimo (anche detto “tour operator”) risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti, salvo che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere ex art. 1176 c.c. la non affidabilità dell’organizzatore prescelto.
Cass. Civ., Sezione VI, ordinanza 2 febbraio 2022 , n. 3150